Sei sicuro di non esserne responsabile?
Tutte le figure coinvolte e le loro responsabilità
Sicurezza sui posti di lavoro, tutti la chiedono per se, ma pochi la prevedono per gli altri.
In base al DL 81/2008 la fase di progettazione, installazione, manutenzione ed uso dei sistemi di ancoraggio ed anticaduta coinvolge figure tecniche e non tecniche alle quali competono e ricadono obblighi e responsabilità.
Tutti i lavori devono essere svolti in totale sicurezza, e ciò vale anche per il settore dei lavori di manutenzione in quota, ovvero sui tetti e coperture industriali.
Esiste la legge, che deve essere conosciuta ed applicata.
Quali sono queste figure che devono considerarsi responsabili?
La responsabilità inizia quindi dalla fase di progettazione, Figure Tecniche che devono prevedere la messa in sicurezza sia per nuove costruzioni che in fase di ristrutturazioni o installazione di impianti tecnologici in copertura. Quali sono queste figure tecniche? il Coordinatore per la progettazione e/o per l’esecuzione; il Progettista abilitato alla relazione di Calcolo; il Direttore dei lavori
Che ruolo ha il coordinatore per la progettazione?
Predispone l’elaborato tecnico di copertura con elaborato grafico (planimetria) e relazione tecnica.
Stabilisce e disciplina l’accesso in copertura e i dispositivi da installare per il transito e l’esecuzione dei lavori sulla copertura.
Quali sono le sue responsabilità?
È responsabile della mancata o errata progettazione delle misure preventive e protettive in dotazione all’opera e le modalità operative da adottare per il loro corretto utilizzo.
È responsabile dell’errato posizionamento dei dispositivi di ancoraggio o dell’averne previsto un uso non corretto.
Il progettista abilitato alla relazione di calcolo può esser chiunque?
È la figura tecnica competente che redige ed è responsabile della relazione di calcolo relativa al dimensionamento dei fissaggi strutturali dei dispositivi di ancoraggio.
Verifica la resistenza degli elementi strutturali della copertura alle azioni trasmesse dal sistema anticaduta
Chi è il direttore dei lavori?
Il codice civile non ne fornisce una definizione né vi fa espresso riferimento. In questo contesto la dottrina ha affermato che il direttore dei lavori è un rappresentante del committente con riferimento alle manifestazioni di volontà contenute in ambito strettamente tecnico, con poteri d’ingerenza, pari a quelli del committente, finalizzati alla buona realizzazione dei lavori (Caringella – De Marzo, Manuale di diritto civile, Giuffré 2007).
Che cosa deve verificare il Direttore dei Lavori durante l’installazione dei dispositivi di ancoraggio?
Il direttore dei lavori attestata come professionista abilitato che le opere realizzate sulla copertura corrispondono:
- A quanto stabilito dal progetto (conformità delle opere con il progetto)
- All’adeguatezza e corrispondenza dell’eseguito alle norme vigenti (conformità normativa)
- Alla compiutezza e correttezza tecnica delle lavorazioni eseguite (verifica tecnica)
Ai fini dell’accertamento è necessario acquisire quindi Elaborati grafici in scala adeguata (redatta da tecnico competente).
Quali sono le responsabilità nel caso di inadempimento dei compiti affidatigli?
ln riguardo la Corte di Cassazione ha avuto modo di specificare chiaramente che il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati (così Cass. 24 aprile 2008 n. 10728). Detta più semplicemente, il committente affida ad un tecnico qualificato (ingegnere, architetto, geometra) il compito di vigilare e, per l’appunto, dirigere i lavori affinché l’impresa esecutrice degli stessi esegua l’opera commissionata in conformità alle norme vigenti e secondo le regole della buona tecnica. Per dirla con un’espressione ancor più nota il tecnico incaricato di dirigere i lavori deve fare in modo che gli stessi siano eseguiti a regola d’arte.
A questo punto parliamo della fase di installazione
L’installatore è una delle figure professionali che ha il compito di installare i dispositivi anticaduta, seguendo le indicazioni date dal produttore e dal direttore dei lavori, e attenendosi ai dati forniti dall’elaborato grafico della copertura e dalla relazione di calcolo relativa ai fissaggi strutturali.
E’ quindi responsabile della corretta installazione dei dispositivi di ancoraggio secondo le indicazioni del produttore, dell’elaborato grafico della copertura (planimetria) e della relazione di calcolo dei fissaggi strutturali.
Ok il Sistema Anti Caduta è installato, ma non finisce qui, dovranno essere fatte le manutenzioni e quindi?
Entrano in gioco altre figure responsabili:
L’Utilizzatore successivo, quale, ad esempio l’antennista, deve innanzitutto prendere visione della documentazione relativa al sistema di ancoraggio, con particolare riguardo alle indicazioni relative alla zona d’accesso e alla dislocazione degli elementi sulla copertura. Inoltre è tenuto ad indossare i dispositivi di protezione individuale, quali imbracatura e sistemi di trattenuta ed arresto (comunemente definiti cordini) e ad effettuare un’ispezione visiva al sistema prima del suo utilizzo, per verificarne l’idoneità, l’integrità e l’assenza di rotture palesi.
Il Datore di lavoro
Negli interventi futuri e il relativo utilizzo dei Dispositivi di Ancoraggio acquisisce la documentazione che il committente è tenuto a fornirgli.
Valuta i rischi connessi alle lavorazioni da eseguire, redige il piano operativo di sicurezza. (POS)
Fornisce i dispositivi di protezione individuali e vigila sul loro corretto impiego e sull’uso del sistema anticaduta, garantisce la formazione e l’addestramento ai lavoratori.
Ma come si diceva un’altra figura chiave con piena responsabilità della gestione e delle manutenzioni periodiche previste dalla norma, ed effettuate da incaricato personale specializzato è Il committente o proprietario
Quando iniziano le responsabilità per il Committente?
Post installazione è responsabile di far eseguire la manutenzione periodica dei dispositivi di ancoraggio, la manutenzione dei fissaggi strutturali e quella delle strutture di supporto.
Ogni volta in cui degli operatori che devono utilizzare dispositivi di ancoraggio, deve mettere a disposizione l’elaborato tecnico della copertura, la dichiarazione di corretta posa dell’installatore, il manuale di uso del produttore e la documentazione relativa alla manutenzione periodica dei dispositivi.
Che cosa deve fare quindi il proprietario dell’immobile?
- unitamente al fascicolo dell’opera, ove previsto. Deve mettere a disposizione dei soggetti che accedono alla copertura in occasione di ogni successivo intervento da eseguirsi sulla medesima tutta la documentazione necessaria.
- provvedere ad eseguire il programma delle manutenzioni ordinarie/straordinarie come da manuale d’uso e manutenzione entro le scadenze previste.
Le ispezioni di cui sopra devono essere richieste da parte del committente/proprietario ed eseguite da un professionista.
Ci sono casi in cui la legge ha ritenuto responsabile il committente?
In caso di infortunio mortale sul lavoro, colui che incarica di svolgere lavori edili nella propria abitazione è ritenuto responsabile di omicidio colposo anche se il lavoratore deceduto è autonomo. Così si espressa la IV sezione penale della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 42465 depositata il 1 Dicembre 2010, in merito ad un episodio di caduta dall’alto occorso ad un lavoratore autonomo mentre eseguiva lavori di ristrutturazione in un’abitazione privata.
La Cassazione ha confermato il verdetto dei giudici di merito, i quali in sede di appello avevano già condannato il ricorrente perchè responsabile del delitto di omicidio colposo ex art 589 c.p. La contestazione addebitata al ricorrente si basa sulla considerazione dei giudici che il proprietario dell’abitazione, in qualità di committente dei lavori edili da svolgersi nella sua abitazione, non aveva osservato le minime garanzie antinfortunistiche, consentendo viceversa all’operaio di svolgere detti lavori in assenza di qualsiasi tutela atta a scongiurare i rischi di caduta dall’alto. Infatti, sia le indagini svolte che gli atti depositati avevano evidenziato lo svolgimento di attività lavorativa ad un’altezza superiore ai due metri senza l’utilizzo dei DPI, in mancanza delle cinture di sicurezza, del casco, delle impalcature, queste ultime sostituite da “alcune tavole inchiodate, senza parapetto” collegate tramite una “scala di ferro”, oltre alla mancanza di altri presidi di sicurezza.