Normativa Linee Vita Regione per Regione
Obblighi e leggi regionali in Italia
Perché cambia da regione a regione
In Italia la sicurezza nei cantieri è disciplinata a livello nazionale dal D.Lgs. 81/2008, ma la materia edilizia è di competenza concorrente tra Stato e Regioni secondo l'Art. 117 della Costituzione. Questo significa che ciascuna Regione può emanare norme integrative che stabiliscono obblighi aggiuntivi rispetto alla legislazione statale, senza però poter abbassare il livello di tutela nazionale.
Il risultato è un panorama frammentato: alcune Regioni hanno normative molto dettagliate che rendono obbligatoria l'installazione di dispositivi anticaduta per qualsiasi intervento in copertura, altre si limitano a richiamare il Testo Unico sulla Sicurezza senza aggiungere prescrizioni specifiche. Le differenze riguardano soprattutto tre aspetti:
- Ambito di applicazione: quali interventi edilizi attivano l'obbligo (nuove costruzioni, ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie).
- Documentazione richiesta: se è obbligatorio l'elaborato tecnico della copertura (ETC) e con quale livello di dettaglio.
- Tempistica: alcune normative si applicano retroattivamente a tutti gli edifici, altre solo a quelli realizzati dopo una certa data.
| Regione | Legge/Delibera | Anno | Obbligo principale |
|---|---|---|---|
| Toscana | DPGR 62/R | 2005 | ETC obbligatorio per nuove costruzioni e ristrutturazioni |
| Lombardia | DGR X/7540 | 2017 | Dispositivi anticaduta per interventi in copertura |
| Veneto | DGR 97 | 2012 | ETC e dispositivi per nuove costruzioni e ristrutturazioni |
| Emilia-Romagna | DAL 149 | 2013 | Dispositivi anticaduta con ETC allegato alla pratica |
| Piemonte | DGR 64-13268 | 2010 | ETC obbligatorio per interventi in copertura |
| Liguria | DGR 1298 | 2014 | Dispositivi anticaduta per edifici nuovi e ristrutturati |
| Friuli V. Giulia | LR 24 | 2015 | Dispositivi anticaduta per tutti gli edifici |
| Campania | Reg. 9 | 2019 | ETC e dispositivi anticaduta per interventi in copertura |
Per la normativa nazionale di riferimento (D.Lgs. 81/2008), consulta la guida alla normativa linee vita in Italia.
Toscana
Prima Regione italiana a legiferare in materia di sicurezza sulle coperture, la Toscana ha emanato il DPGR 23 novembre 2005, n. 62/R, successivamente abrogato e sostituito dal DPGR 18 dicembre 2013, n. 75/R. Il regolamento si inserisce nel contesto della Legge Regionale 1/2005 in materia di governo del territorio.
DPGR 62/R del 2005
La Toscana obbliga alla predisposizione di idonei dispositivi di ancoraggio in copertura per tutti gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di interventi che interessano le coperture. L'elaborato tecnico della copertura (ETC) deve essere allegato alla richiesta del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o SCIA).
La normativa toscana si applica a interventi di nuova edificazione, ampliamento, ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria che coinvolgono la copertura. Il professionista incaricato deve redigere l'ETC con indicazione dei percorsi di accesso, dei dispositivi di ancoraggio, delle linee vita e delle aree di transito sicuro.
La Toscana è considerata il modello di riferimento per le normative regionali successive, avendo anticipato di anni l'evoluzione normativa sulle coperture. Scopri i dettagli per ogni provincia nella pagina dedicata linea vita Toscana.
Lombardia
Con il più alto volume di interventi edilizi annui tra le Regioni italiane, la Lombardia ha aggiornato le proprie disposizioni con la DGR 18 dicembre 2017, n. X/7540, che ha sostituito le precedenti disposizioni del 2006.
DGR X/7540 del 2017 (Lombardia)
La Lombardia impone l'installazione di dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto per tutti gli interventi edilizi che prevedono lavori sulla copertura. L'obbligo riguarda nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti e qualsiasi intervento che richieda l'accesso alla copertura. L'ETC deve essere depositato presso il Comune.
La normativa lombarda prevede che il progetto degli interventi in copertura contenga la descrizione dei sistemi anticaduta previsti, la loro localizzazione planimetrica e le istruzioni per l'uso e la manutenzione.
I dispositivi devono essere conformi alle norme tecniche UNI 11578 o UNI EN 795. La normativa lombarda è tra le più applicate in sede di controllo, data la capillarità degli uffici tecnici comunali sul territorio. Approfondisci gli obblighi per provincia nella pagina linea vita Lombardia.
Veneto
Le Istruzioni Tecniche venete, approvate con DGR 31 gennaio 2012, n. 97, sono tra le più dettagliate del panorama regionale: coprono accesso, transito ed esecuzione di lavori in copertura, con requisiti specifici per pendenza del tetto e tipologia di materiale.
DGR 97/2012 (Veneto)
Il Veneto obbliga la predisposizione di dispositivi anticaduta per nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e interventi che modificano la copertura o ne richiedono l'accesso. L'elaborato tecnico della copertura è parte integrante del progetto edilizio e deve essere allegato alla pratica.
Le istruzioni tecniche venete sono particolarmente dettagliate e forniscono indicazioni precise sui requisiti dei percorsi di accesso alla copertura, sulle aree di sbarco in quota e sui dispositivi da installare in funzione della tipologia e della pendenza del tetto. Il Veneto richiede anche la documentazione fotografica dei dispositivi installati. Consulta la pagina linea vita Veneto per dettagli provinciali.
Emilia-Romagna
Con la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 17 dicembre 2013, n. 149 (DAL 149/2013), l'Emilia-Romagna ha introdotto disposizioni per la prevenzione del rischio di caduta dall'alto durante gli interventi sulle coperture degli edifici.
DAL 149/2013 (Emilia-Romagna)
L'Emilia-Romagna impone l'installazione di sistemi anticaduta e la redazione dell'ETC per nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie e interventi di manutenzione straordinaria che coinvolgono la copertura. L'elaborato tecnico deve essere allegato alla comunicazione o alla richiesta del titolo abilitativo.
La delibera emiliana si distingue per l'attenzione ai dettagli tecnici dei percorsi di accesso e di transito sulla copertura. Richiede che siano indicati chiaramente il punto di accesso in quota, il percorso di avvicinamento alla copertura e le zone di lavoro raggiungibili tramite i dispositivi anticaduta installati. Scopri gli obblighi nella tua provincia sulla pagina linea vita Emilia-Romagna.
Piemonte
Il Piemonte è intervenuto sulla materia a partire dalla DGR 4 agosto 2010, n. 64-13268, successivamente integrata dalla Circolare regionale n. 1/2011. Il regolamento attualmente operativo risulta essere il DPGR 23 maggio 2016, n. 6/R.
DGR 64-13268/2010 (Piemonte)
Il Piemonte obbliga la predisposizione di misure anticaduta per tutti gli interventi edilizi soggetti a permesso di costruire, SCIA o comunicazione. L'ETC è obbligatorio e deve essere firmato dal progettista abilitato. Al termine dei lavori, il direttore dei lavori deve attestare la conformità degli interventi eseguiti al progetto approvato.
La normativa piemontese si caratterizza per la richiesta di una attestazione finale del direttore dei lavori, che deve certificare la corretta installazione dei dispositivi anticaduta previsti nel progetto. Questa previsione aggiunge un ulteriore livello di verifica rispetto ad altre Regioni. Vedi la pagina linea vita Piemonte per i dettagli provinciali.
Liguria
La legislazione primaria ligure in materia è la LR 15 febbraio 2010, n. 5, attuata con la DGR 10 ottobre 2014, n. 1298 che approva le linee guida per la predisposizione dei dispositivi di ancoraggio sulle coperture degli edifici.
DGR 1298/2014 (Liguria)
La Liguria impone l'installazione di dispositivi anticaduta per edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di interventi che interessano la copertura, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria. L'ETC deve essere redatto dal progettista e allegato alla pratica edilizia.
La normativa ligure si applica all'intero territorio regionale e non prevede deroghe per specifiche tipologie edilizie. Le linee guida forniscono indicazioni pratiche sui requisiti dei sistemi anticaduta, sui percorsi di accesso sicuro e sulla documentazione da conservare. Consulta la pagina linea vita Liguria.
Friuli Venezia Giulia
A differenza delle altre Regioni che hanno usato delibere di Giunta, il Friuli Venezia Giulia ha legiferato con la Legge Regionale 16 ottobre 2015, n. 24, conferendo alla disciplina un livello gerarchico superiore nel sistema delle fonti.
LR 24/2015 (Friuli Venezia Giulia)
Il Friuli Venezia Giulia obbliga la predisposizione di dispositivi permanenti di ancoraggio per tutti gli interventi edilizi che prevedono l'accesso alla copertura. La legge regionale si applica a nuove costruzioni, ristrutturazioni, ampliamenti e qualsiasi intervento che interessi le coperture. L'ETC è parte integrante della documentazione edilizia.
La legge stabilisce anche sanzioni proprie per le violazioni, con ammende specifiche per l'inosservanza degli obblighi previsti, rafforzando l'apparato sanzionatorio già previsto dal D.Lgs. 81/2008. Vedi linea vita Friuli Venezia Giulia.
Trentino Alto Adige
Il Trentino Alto Adige, in virtù della propria autonomia statutaria, ha una legislazione edilizia propria per ciascuna delle due Province autonome. La Provincia di Trento disciplina la sicurezza in copertura attraverso le norme del Regolamento Edilizio Provinciale, mentre la Provincia di Bolzano fa riferimento alla propria normativa urbanistica e alle disposizioni del piano casa provinciale.
Province autonome
Le Province di Trento e Bolzano hanno competenza primaria in materia edilizia. Gli obblighi specifici sui dispositivi anticaduta vanno verificati con i regolamenti edilizi provinciali e comunali vigenti. Il D.Lgs. 81/2008 si applica comunque come norma nazionale sulla sicurezza sul lavoro.
Data la complessità del quadro normativo locale, è particolarmente importante rivolgersi a professionisti con esperienza nella specifica provincia per verificare gli obblighi applicabili.
Marche
Le Marche hanno disciplinato la materia con la Legge Regionale 22 aprile 2014, n. 7, che introduce misure per la prevenzione delle cadute dall'alto durante gli interventi di manutenzione sulle coperture. La legge prevede l'obbligo di predisporre dispositivi di sicurezza permanenti per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori in copertura.
LR 7/2014 (Marche)
La normativa marchigiana si applica agli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria che coinvolgono le coperture. Il progettista deve indicare le misure anticaduta previste nella documentazione progettuale allegata al titolo abilitativo.
Umbria
L'Umbria ha legiferato in materia con la Legge Regionale 17 settembre 2013, n. 16, attuata dal Regolamento Regionale 5 dicembre 2014, n. 5. La normativa introduce l'obbligo di predisporre misure preventive e protettive per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture degli edifici.
LR 16/2013 e RR 5/2014 (Umbria)
La disciplina umbra si applica a nuove costruzioni e interventi che interessano le coperture. Il regolamento attuativo dettaglia i requisiti tecnici dei dispositivi, le modalità di redazione dell'elaborato tecnico della copertura e le procedure di verifica.
Campania
Ultima tra le Regioni ad intervenire con una normativa specifica, la Campania ha emanato il Regolamento Regionale 4 ottobre 2019, n. 9.
Regolamento Regionale 9/2019 (Campania)
La Campania obbliga la predisposizione di dispositivi anticaduta per tutti gli interventi edilizi che prevedono lavori sulla copertura, incluse le nuove costruzioni, le ristrutturazioni e le manutenzioni straordinarie. L'ETC è obbligatorio e deve essere allegato alla pratica edilizia.
Il regolamento campano recepisce le prescrizioni già consolidate nelle Regioni del Centro-Nord, adattandole al contesto locale. La normativa si applica sull'intero territorio regionale. Approfondisci nella pagina linea vita Campania.
Sicilia e altre regioni
La Sicilia, in virtù del proprio Statuto speciale, ha competenza legislativa esclusiva in materia urbanistica ed edilizia. Ad oggi, non è stata emanata una normativa regionale specifica sui dispositivi anticaduta equiparabile a quelle delle Regioni del Centro-Nord.
Puglia
La Puglia non ha una normativa regionale specifica sui sistemi anticaduta in copertura. Gli obblighi derivano dal D.Lgs. 81/2008 e dai regolamenti edilizi comunali. Alcuni Comuni pugliesi hanno inserito prescrizioni specifiche nei propri strumenti urbanistici.
Sardegna
Anche la Sardegna, regione a Statuto speciale, non ha emanato disposizioni regionali specifiche in materia. Si applica integralmente la normativa nazionale, con eventuali integrazioni dei regolamenti edilizi comunali.
Calabria e Lazio
Calabria e Lazio non dispongono di normative regionali dedicate ai dispositivi anticaduta. In queste Regioni la disciplina è quella del Testo Unico sulla Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), eventualmente integrata da prescrizioni contenute nei regolamenti edilizi dei singoli Comuni.
Regioni senza normativa specifica
L'assenza di una normativa regionale non significa assenza di obbligo. Il D.Lgs. 81/2008 si applica sull'intero territorio nazionale e impone la protezione dei lavoratori dal rischio di caduta dall'alto. Di fatto, ogni volta che qualcuno accede a una copertura per lavoro, l'obbligo di protezione sussiste indipendentemente dalla normativa regionale.
In queste Regioni è opportuno verificare anche i regolamenti edilizi comunali, che in diversi casi hanno introdotto autonomamente prescrizioni sui dispositivi anticaduta.
L'elaborato tecnico della copertura (ETC)
L'elaborato tecnico della copertura è il documento cardine della normativa regionale. Si tratta della relazione tecnica che descrive le misure di sicurezza previste per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulla copertura in condizioni di sicurezza.
L'ETC deve contenere almeno i seguenti elementi:
- La descrizione della copertura (geometria, materiali, pendenza, superficie).
- L'analisi dei rischi connessi all'accesso e al transito in copertura.
- La descrizione dei sistemi anticaduta previsti, con indicazione della classificazione secondo UNI 11578 o UNI EN 795.
- Le tavole grafiche con planimetria dei dispositivi, dei percorsi e dei punti di accesso.
- Le schede tecniche dei prodotti con le relative certificazioni.
- Il programma di manutenzione periodica dei dispositivi.
Nelle Regioni che lo richiedono, l'ETC deve essere allegato alla richiesta del titolo abilitativo (permesso di costruire, SCIA, CILA) e viene verificato dall'ufficio tecnico comunale. Al termine dei lavori, l'installatore rilascia la dichiarazione di corretta posa in opera, che completa il fascicolo tecnico dell'edificio.
Il configuratore Livith FixITh supporta i professionisti nella progettazione e nella generazione automatica della documentazione necessaria, accelerando i tempi di redazione dell'ETC e riducendo il rischio di errori. Per individuare un installatore esperto nella normativa della propria regione, è possibile consultare la rete di commerciali Livith sul territorio.
Domande frequenti regionali
Sì. Il D.Lgs. 81/2008 si applica sull'intero territorio nazionale, indipendentemente dalla presenza di normative regionali.
Quella della Regione in cui ricade il Comune di appartenenza dell'immobile. Non esistono zone di sovrapposizione.
In genere no, non retroattivamente: si attivano in occasione di interventi edilizi (ristrutturazioni, manutenzioni straordinarie, nuovi impianti in copertura). Tuttavia, il D.Lgs. 81/2008 impone comunque la protezione dei lavoratori ogni volta che qualcuno accede alla copertura per lavori, anche su edifici esistenti e anche in assenza di un intervento edilizio formale. Nella pratica, questo significa che un proprietario che commissiona la pulizia delle grondaie su un edificio privo di dispositivi anticaduta è già in violazione della normativa nazionale.
Un professionista abilitato (ingegnere, architetto o geometra) iscritto al relativo albo, con competenza in materia di sicurezza anticaduta e conoscenza dei requisiti della normativa regionale applicabile.
Sì. La DGR X/7540 del 2017 impone dispositivi anticaduta per qualsiasi intervento che richieda l'accesso alla copertura. Se non sono presenti, è necessario installarli o adottare misure temporanee equivalenti.
Verifica prima se la tua Regione ha una normativa specifica (la tabella riepilogativa in questa pagina copre le principali). Poi controlla il regolamento edilizio del tuo Comune, che potrebbe contenere prescrizioni aggiuntive. Per i casi dubbi, l'ufficio tecnico comunale è il riferimento più affidabile. I commerciali Livith conoscono le normative locali e possono fornire supporto nella verifica degli obblighi applicabili alla tua zona.
Sì. Il configuratore FixITh genera automaticamente la documentazione tecnica necessaria per l'elaborato tecnico della copertura, inclusi gli elementi richiesti dai diversi regolamenti regionali. Per un supporto completo nella redazione dell'ETC, è possibile rivolgersi a un commerciale Livith nella propria zona.
Approfondimenti correlati
Normativa nazionale
Il quadro normativo nazionale: D.Lgs. 81/2008, obblighi e sanzioni.
Tipi di linee vita
Classificazione completa da Classe A a Classe E con tabella comparativa.
Applicazioni specifiche
Linee vita per fotovoltaico, condomini, capannoni e tetti speciali.
Manutenzione e ispezione
Obblighi, frequenza e procedure per la manutenzione periodica.
DPI anticaduta
Guida ai dispositivi di protezione individuale per lavori in quota.
Cosa sono le linee vita
Guida introduttiva al funzionamento dei sistemi anticaduta.
Elaborato Tecnico della Copertura
Cos'e l'ETC, quando e obbligatorio, chi lo redige e cosa deve contenere.
Configuratore FixITh
Progetta il sistema anticaduta e genera l'ETC in pochi minuti.
Hai bisogno di aiuto per il tuo progetto?
Trova un rivenditore